Statuto

ASSOCIAZIONE PRO LOCO “GIO BATTA  GALLERIO”

VENDOGLIO

COMUNE DI TREPPO GRANDE

STATUTO

 

CAPO I

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

Articolo 1

Denominazione e sede

  1. E' costituita l'Associazione Pro Loco "GIO BATTA GALLERIO" (nel prosieguo denominata "Associazione") con sede in Vendoglio, in comune di Treppo Grande, nell'ambito del cui territorio svolge di norma la propria attività. 
  2. L'attività dell'Associazione è disciplinata dalla legislazione nazionale e regionale in materia e dal presente statuto.

Articolo 2

Finalità
  1. Senza fini di lucro, l'Associazione, che si dichiara apolitica e apartitica, si propone di:
    1. riunire intorno a sé tutte le forze interessate ad operare in modo volontario allo sviluppo sociale, culturale, turistico, ricreativo del territorio;
    2. sviluppare nei cittadini il senso della collaborazione solidale, al di sopra di ogni ideologia e nel rispetto reciproco, favorendo la partecipazione democratica quale strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi;
    3. svolgere attività di valorizzazione urbana, agricola e paesaggistica della località, anche in una prospettiva turistica, elaborando e sottoponendo agli organi competenti proposte di miglioramento estetico degli spazi e dei luoghi;
    4. attuare ogni genere di iniziativa atta a tutelare, valorizzare e rendere note le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui opera;
    5. contribuire alla valorizzazione delle attività industriali, commerciali, artigiane ed agricole presenti sul territorio, con particolare riguardo alle attività tradizionali e minori e alla promozione dei prodotti tipici locali;
    6. promuovere e coordinare iniziative volte ad incrementare il benessere sociale e culturale della località quali festeggiamenti, spettacoli, concerti, rappresentazioni teatrali, gare, fiere, mostre, mostre-mercato, incontri, gite, visite guidate, escursioni, oltre a manifestazioni artistiche, culturali, folcloristiche, sportive, ricreative, enogastronomiche ed altre;
    7. stimolare l'ospitalità e l'offerta turistica del territorio, anche attraverso proposte di miglioramento delle infrastrutture private e pubbliche e dei servizi;
    8. istituire uffici per l'informazione e l'assistenza turistica, anche gestendo i servizi pubblici connessi e di generale interesse in favore della comunità;
    9. gestire per i soli soci, all'interno della propria sede, un punto di ristoro con alimenti e bevande sia alcoliche che analcoliche, nel rispetto dei regolamenti vigenti;
    10. favorire gli scambi culturali, le manifestazioni e le attività svolte in collaborazione con altre realtà locali, italiane e straniere, anche attraverso l'istituzione di rapporti di gemellaggio;
    11. sostenere la conoscenza della storia locale, della lingua, della cultura friulana e delle sue tradizioni mediante studi, ricerche, raccolte, catalogazioni, pubblicazioni, realizzazione di siti web, conferenze, convegni, corsi formativi, mostre e anche attraverso iniziative informative rivolte prioritariamente ai giovani;
    12. mantenere i contatti con gli emigranti, portando loro la voce della terra natìa e mettendosi a loro disposizione per tutte le informazioni di carattere locale che potessero interessarli;
    13. promuovere e coordinare l'attività delle associazioni nel territorio, nel rispetto delle singole autonomie;
    14. collaborare con la Regione, la Provincia, il Comune ed altri enti pubblici nell'espletamento delle funzioni delegate.
  2. L'Associazione può anche aderire ad organizzazioni, associazioni, enti e loro consorzi e partecipare  ai relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e coordinare il movimento associativo e del volontariato.
  3. L'Associazione può inoltre stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, fondazioni, aziende, istituti, consorzi al fine di meglio perseguire gli scopi statutari.
  4. L'Associazione può infine svolgere qualsiasi attività connessa o affine a quelle sopraelencate o che si riconosca utile per il raggiungimento delle proprie finalità.

CAPO II

COMPOSIZIONE

Articolo 3

Soci
  1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni, gli enti e le società, residenti o meno nel comune di Treppo Grande, purché siano in possesso di requisiti morali consoni alla dignità dell'Associazione stessa,  si riconoscano nelle sue finalità, ne accettino senza riserve lo statuto e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali. Le associazioni, gli enti e le società sono rappresentati dal legale rappresentante o suo delegato.
  2. Gli aderenti all'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie: soci fondatori, soci benemeriti, soci ordinari, simpatizzanti.
  3. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della Associazione.
  4. Sono soci benemeriti coloro che, anche non associati, hanno contribuito in maniera particolarmente efficace al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Vengono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e la loro qualifica è a tempo indeterminato, purché non incorrano nel provvedimento di espulsione, irrogato ai sensi del comma 3 dell'articolo 8.
  5. Sono soci ordinari tutti coloro che versano annualmente la quota associativa, come definita dall'articolo 19, comma 1.
  6. Sono simpatizzanti tutti coloro che, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, versano contributi volontari all'Associazione e collaborano alle sue iniziative. 
  7. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Articolo 4

 Norme per l'ammissione dei soci
  1. La richiesta di ammissione all'Associazione deve essere presentata per iscritto su apposito modulo e contestualmente dovrà essere versata la prima quota associativa.  La mancanza di una delle precedenti formalità rende inammissibile la richiesta.
  2. Se il richiedente l'ammissione è un minore, la richiesta deve essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà.
  3. L'ammissione del nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende accettata nel caso di  mancata pronuncia. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare l'eventuale pronunciamento negativo, che sarà comunque comunicato per iscritto al richiedente. 
  4. Il richiedente respinto può appellarsi al Collegio dei Probiviri, che deve pronunciarsi sul merito nei 30 giorni successivi la ricezione del ricorso. La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere  motivata e, nel caso non venga adottata nel termine previsto dal periodo precedente, il ricorso si intende accettato. 
  5. La qualifica di socio decorre dal giorno successivo a quello nel quale è stata accolta la richiesta di ammissione o l'eventuale ricorso. In seguito tale qualifica si dimostra unicamente mediante la congiunta esibizione della tessera sociale e della ricevuta di pagamento della quota associativa per l'anno corrente.

Articolo 5

Diritti dei soci

  1. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:
    1. intervenire alle assemblee con diritto di voto se di età superiore ai 16 anni;
    2. ricoprire le cariche sociali se di età superiore ai 18 anni;
    3. usufruire della sede e delle attrezzature sociali, nei modi e con i limiti stabiliti da apposito regolamento;
    4. ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
    5. beneficiare di eventuali facilitazioni, deliberate dal Consiglio Direttivo, in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
    6. beneficiare di eventuali convenzioni stipulate dall'Associazione.

Articolo 6

Doveri dei soci
  1. I soci hanno il dovere di:
    1. accettare integralmente e rispettare le  norme del presente statuto, dei regolamenti, nonché le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri;
    2. collaborare alle attività dell'Associazione;
    3. accettare le cariche sociali od altri incarichi cui fossero chiamati dagli organi della Associazione, salvo motivato impedimento;
    4. comportarsi secondo le comuni regole di civile convivenza, buona educazione, correttezza e lealtà nei confronti sia degli altri soci che dell'Associazione stessa;
    5. osservare il dovuto riserbo sulle notizie e sui fatti afferenti l'Associazione di cui vengano a conoscenza in ragione dell'incarico espletato o della carica ricoperta.

Articolo 7

Cessazione dei soci
  1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza ed espulsione.
  2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, non necessitano di presa d'atto ed hanno efficacia immediata. Il dimissionario perde ogni diritto inerente la qualifica di socio.
  3. La decadenza consegue all'inadempimento dell'obbligo del pagamento della quota associativa entro la data del 31 dicembre di ogni anno sociale. Essa viene constatata d'ufficio, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio dell'anno per il quale il socio si è reso inadempiente, senza la necessità di adozione di specifici atti da parte del Consiglio Direttivo e senza obbligo di avviso alla parte.
  4. Per la riammissione, i soci dimissionari e decaduti dovranno seguire le procedure stabilite dall'articolo 4.

Articolo 8

Provvedimenti disciplinari
  1. I soci possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione ed espulsione.
  2. L'ammonizione scritta viene inflitta dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza semplice per lievi mancanze ai doveri stabiliti dall'articolo 6.
  3. L'espulsione viene inflitta per atti gravemente lesivi della dignità e degli interessi dell'Associazione o dei soci, per violazioni del dovere di riserbo previsto dalla lettera e) dell'articolo 6 e per il persistere in una condotta contraria ai doveri sociali anche dopo il ricevimento di una o più ammonizioni scritte. Viene decisa dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri.
  4. Il provvedimento di espulsione non può essere deliberato senza prima avere convocato l'interessato per ascoltarne le eventuali giustificazioni. La convocazione deve essere disposta con lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'audizione. Contro il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo l'interessato può presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, ricorso scritto di fronte al Collegio dei Probiviri, chiedendo eventualmente di essere ascoltato anche con l'assistenza di uno o due soci. Il Collegio dei Probiviri, entro i successivi 30 giorni,  dispone l'audizione del socio, se richiesta, convocandolo almeno 10 giorni prima a mezzo lettera raccomandata ed adottando conseguentemente la decisione definitiva, a maggioranza semplice. La decisione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed al socio.
  5. Il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo è in ogni caso immediatamente esecutivo, anche in pendenza del ricorso al Collegio dei Probiviri.
  6. I soci espulsi non possono più far parte dell'Associazione.

CAPO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 9

Organi
  1. Sono organi dell'Associazione:

    1. l'Assemblea generale dei soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente;
    4. il Collegio Sindacale;
    5. il Collegio dei Probiviri.
  2. Tutte le cariche elettive sociali sono ricoperte a titolo gratuito e durano due anni.

Articolo 10

Assemblea generale dei soci
  1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione e, in conformità alla legge e al presente statuto, è sovrana.
  2. L'Assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, entro i termini previsti per l'approvazione dei bilanci dalla legislazione regionale vigente.
  3. L'Assemblea generale straordinaria è convocata ogni volta che occorra  dal Presidente, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti all'atto della richiesta. L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione.
  4. Le assemblee vengono convocate mediante invito scritto, recante l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, da far pervenire ai soci tramite posta ordinaria almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Fa fede il timbro postale di partenza. La convocazione delle assemblee dovrà inoltre essere resa nota mediante affissione di appositi avvisi nella sede sociale, all'Albo Comunale e nel territorio comunale.
  5. Possono prendere parte alle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. L'associato può validamente farsi rappresentare da altro socio avente diritto di voto. Nessun socio potrà ricevere più di una delega scritta per assemblea. Alle riunioni assembleari possono assistere, senza diritto di voto e di intervento, tutti gli interessati.
  6. L'Assemblea generale dei soci è validamente costituita:

    1. in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti ed aventi diritto al voto;
    2. in seconda convocazione, da svolgersi un'ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.
  7. L'Assemblea generale è presieduta da un socio nominato tra i presenti, anche per acclamazione, assistito dal Segretario. Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal Segretario.
  8. Le deliberazioni delle Assemblee sono valide a maggioranza semplice dei voti dei soci aventi diritto al voto e sono immediatamente efficaci. Esse obbligano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
  9. Le votazioni avvengono di norma in forma palese, a scrutinio segreto se riguardano persone o se richiesto dalla maggioranza dei presenti.
  10. L'Assemblea generale ordinaria:

    1. fissa le linee di indirizzo dell'attività dell'Associazione;
    2. approva le relazioni consuntive e programmatiche degli organi direttivi sull'attività sociale;
    3. approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Associazione
    4. nomina eventuali soci benemeriti, su proposta del Consiglio Direttivo;
    5. delibera su ogni proposta del Consiglio Direttivo iscritta all'ordine del giorno;
    6. elegge ogni due anni i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
    7. determina la misura della quota associativa annualmente dovuta dai soci, ai sensi dell'articolo 19, comma 1;
  11. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, l'Assemblea generale straordinaria delibera modifiche allo statuto con la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;  in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
  12. L'Assemblea generale straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni sociali con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 11

Elezione delle cariche sociali

  1. Sono eletti dall'Assemblea generale ordinaria:
    1. il Consiglio Direttivo, in numero di undici membri;
    2. il Collegio Sindacale, in numero di tre membri;
    3. il Collegio dei Probiviri, in numero di tre membri.
  2. Ciascun socio può candidarsi all'elezione per una sola carica sociale mediante deposito della candidatura, sia singola sia riunita in liste, presso la sede sociale almeno 3 giorni prima della data stabilita per le elezioni. Rimane comunque ai soci elettori la facoltà di dare il proprio voto a favore di qualunque socio.
  3. Non sono eleggibili i soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data fissata per le elezioni.
  4. I soci che abbiano aderito all'Associazione nei 30 giorni precedenti la data fissata per le elezioni non hanno diritto al voto e non sono eleggibili.
  5. Le operazioni elettorali sono precedute dalla nomina da parte dell'Assemblea, anche per acclamazione, di un presidente di seggio e di due scrutatori, scelti tra i soci non candidati, che provvederanno alle operazioni elettorali. Il collegio elettorale così costituito ha il compito preliminare di verificare l'elenco dei soci aventi diritto al voto e la regolarità delle candidature.
  6. Le elezioni di cariche sociali avvengono con scheda individuale segreta.  E' ammesso un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere nei rispettivi organi. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.
  7. Alla conclusione delle operazioni di voto, il presidente del seggio comunica i risultati delle elezioni e redige il relativo verbale, sottoscritto dagli scrutatori. La verifica dei risultati elettorali spetta al Consiglio Direttivo  neo eletto nella sua prima seduta.

Articolo 12

Consiglio Direttivo
  1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici membri, rieleggibili.
  2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea generale ordinaria e dura in carica due anni che scadono il 31 gennaio del secondo anno solare successivo a quello di elezione. Alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo rimane in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla riunione dell'Assemblea ordinaria, convocata entro i termini di cui al comma 2 dell'articolo 10, dinanzi al quale si presenta decaduto.
  3. Nella prima seduta, convocata dal consigliere anziano, il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto, fra i propri componenti, il Presidente e, con separata votazione, il Vicepresidente.
  4. La rinuncia all'incarico, il sopravvenuto impedimento o la ingiustificata assenza per tre sedute consecutive di un membro del Consiglio Direttivo comporta la sua sostituzione con il  primo dei candidati non eletti, e così di seguito.
  5. L'assunzione dell'incarico di Sindaco o di Assessore del Comune competente per territorio, nonché di ente sovracomunale avente giurisdizione sul territorio, è incompatibile con la carica di consigliere dell'Associazione.
  6. In caso di mutamento del Consiglio Direttivo per oltre la metà dei componenti originariamente eletti si dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Si dovrà procedere alla rielezione con  gli stessi termini previsti dal precedente periodo nel caso di revoca del mandato al Consiglio Direttivo a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea.
  7. Il Consiglio Direttivo provvede a:
    1. redigere il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
    2. predisporre il programma delle attività sociali da svolgere nell'anno solare, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
    3. attuare le iniziative e le manifestazioni sociali programmate;
    4. indire le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle deliberazioni dalla stessa assunte;
    5. curare la gestione ordinaria e straordinaria dall'Associazione;
    6. proporre all’Assemblea generale ordinaria l'importo della quota associativa annuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1;
    7. deliberare i provvedimenti disciplinari;
    8. decidere sull'ammissione di nuovi soci e sulla riammissione di quelli decaduti o
      dimissionari, ai sensi degli articoli 4 e 7; 
    9. costituire commissioni per lo svolgimento di particolari incarichi nell'ambito dell'Associazione; di tali commissioni, la cui composizione dovrà essere preventivamente stabilita dal Consiglio Direttivo, potranno far parte sia soci che soggetti esterni all'Associazione, ma dovranno essere comunque presiedute da un consigliere;
    10. predisporre e sottoporre all'Assemblea dei soci eventuali proposte di modifiche statutarie; 
    11. elaborare e sottoporre all'Assemblea dei soci eventuali regolamenti interni per il migliore funzionamento dell'Associazione.
  8. Il Consiglio Direttivo viene convocato di norma una volta al mese o quando lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti, con le modalità che saranno concertate dagli stessi consiglieri.
  9. Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Le sedute sono valide con la presenza di almeno sei degli undici componenti.
  10. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, eccetto quelle relative alle elezioni, all'ammissione di soci e ai provvedimenti disciplinari. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Articolo 13

Presidente
  1. Il Presidente, assistito dal Segretario, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, unitamente al quale ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione e la sua rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.
  2. Il Presidente nomina, sentito il parere del Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere. E' data facoltà al Presidente di attribuire ad una sola persona entrambe le cariche di Segretario e di Tesoriere. Le cariche predette possono inoltre essere attribuite anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo, ma comunque tra i soci dell'Associazione. In questo caso i nominati potranno esprimere solo voto consultivo sulle deliberazioni.
  3. In casi particolari e di assoluta urgenza, il Presidente potrà adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse dell'Associazione, in ciò sostituendosi al Consiglio Direttivo al quale dovrà riferire nella prima seduta successiva, al fine di ottenere la relativa ratifica.
  4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Presidente vengono provvisoriamente esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal consigliere anziano.
  5. In caso di decesso, impedimento permanente o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo procede alla elezione di un nuovo Presidente con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 12.
  6. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 10 giorni dalla loro presentazione, in forma scritta, al Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Segretario
  1. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo e il Presidente, redige i verbali delle sedute consiliari ed assembleari, cura l'esecuzione delle deliberazioni, provvede al normale funzionamento amministrativo e alla tenuta dei registri dell'Associazione, esclusi quelli di competenza del Tesoriere.

Articolo 15

Tesoriere
  1. Il Tesoriere ha in consegna la cassa dell'Associazione ed è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile. I registri e tutta la documentazione contabile dovranno essere messi a disposizione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale ogni qualvolta ne facciano richiesta.

Articolo 16

Collegio Sindacale
  1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale ordinaria. I componenti sono rieleggibili.
  2. Il Collegio ha il compito di esaminare, almeno una volta l'anno e periodicamente, la contabilità sociale. Verifica inoltre ogni tre mesi la consistenza di cassa.
  3. Il Collegio nomina tra i suoi membri il proprio presidente che dovrà sottoscrivere il bilancio di previsione, il conto consuntivo, le dichiarazioni fiscali ed i verbali delle operazioni di controllo. Esercita le sue funzioni collegialmente, fermo il diritto di ciascun sindaco di disporre eccezionalmente controlli individuali.
  4. Il presidente  del Collegio Sindacale può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente dell'Associazione, con voto consultivo.
  5. La rinuncia all'incarico, il sopravvenuto impedimento o l'ingiustificata assenza per tre sedute consecutive di un componente del Collegio Sindacale comporta la sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti, e così di seguito.  

Articolo 17

Collegio dei Probiviri
  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale ordinaria. Sono eleggibili coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno di età alla data stabilita per le elezioni. I componenti sono rieleggibili.
  2. Il Collegio decide sui reclami dei soci contro provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, in materia di violazioni delle norme statutarie e in materia disciplinare. Ha inoltre il compito di dirimere eventuali controversie fra soci, fra organi e fra i soci e gli organi e di controllare il rispetto in genere delle norme stabilite dal presente statuto.
  3. Il Collegio dei Probiviri, agendo in qualità di arbitro amichevole e compositore, pronuncia decisioni inappellabili. Qualora la vertenza riguardasse un membro del Collegio, lo stesso dovrà deliberare con l'astensione del componente interessato.
  4. Il Collegio nomina tra i suoi membri il proprio presidente, il cui voto è determinante in caso di parità.
  5. La rinuncia all'incarico, il sopravvenuto impedimento o l'ingiustificata assenza per tre sedute consecutive di un componente del Collegio comporta la sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti, e così di seguito.
  6. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad ottemperare alle decisioni del Collegio dei Probiviri.

CAPO IV

MEZZI FINANZIARI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

Finanziamento
  1. I proventi con i quali l'Associazione provvede alle proprie attività sono:
    1. le quote associative annuali, proposte dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei soci;
    2. i contributi di privati, di enti pubblici e privati, di associazioni, di società
    3. gli eventuali proventi derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati;
    4. i proventi di altre iniziative permanenti od occasionali
    5. le eventuali donazioni e lasciti testamentari;
    6. le rendite di beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo.

Articolo 19

Quote associative
  1. L'appartenenza all'Associazione del socio ordinario è subordinata al pagamento di una quota associativa annuale. L'ammontare della quota viene definito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea generale  ordinaria dei soci. La variazione dell'importo ha effetto per l'anno sociale successivo a quello in cui è stato deliberato.
  2. I soci benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
  3. I nuovi soci sono tenuti a versare la prima quota associativa contestualmente alla presentazione della richiesta di ammissione. In caso di mancato accoglimento della richiesta, la quota verrà restituita assieme alla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo prevista dall'articolo 4, comma 3.
  4. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Articolo 20

Amministrazione
  1. La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta solidalmente dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo, che devono attenersi ai principi di una prudente e ragionevole amministrazione, esercitando le rispettive funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia.
  2. L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
  3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto e anche in natura, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione e in caso di scioglimento.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE 

Articolo 21

Scioglimento
  1. L'Associazione ha durata illimitata.
  2. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria con le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 10.
  3. In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla riscossione dei crediti e al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente residue, i beni mobili e gli eventuali beni immobili di proprietà dell'Associazione saranno devoluti al Comune competente per territorio.
  4. Trova applicazione il divieto previsto dal comma 3 dell'articolo 20.

Articolo 22

Modifiche statutarie
  1. Il presente statuto può essere modificato solamente dall'Assemblea generale dei soci, con le modalità previste dal comma 11 dell'articolo 10.

Articolo 23

Varie
  1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, in quanto con esso compatibili e ad esso applicabili.
  2. L'Associazione Pro Loco “GIO BATTA GALLERIO” ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, nonché al Registro regionale del volontariato, secondo le norme di legge.
  3. L'Associazione Pro Loco “GIO BATTA GALLERIO”, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi, anche temporaneamente, con altre associazioni Pro Loco della zona al fine di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di zona omogenea, nonché promuovere iniziative, coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le varie Pro Loco consorziate.

Articolo 24

Norme transitorie
  1. Il presente statuto annulla e sostituisce integralmente ogni precedente statuizione, comunque denominata, con decorrenza dal giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci appositamente convocata.
  2. Dalla stessa data si considerano decadute tutte le cariche sociali ricoperte sulla base del precedente statuto.
  3. L'Assemblea generale dei soci provvederà, entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto, al rinnovo di tutte le cariche sociali la cui durata decorrerà dalla data del rinnovo.
  4. In deroga al comma 4 dell'articolo 11, in via del tutto straordinaria, alla elezione delle nuove cariche sociali potranno partecipare con diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti alla data del 31 marzo 2002.

INDICE

CAPO I   DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

Articolo 1   Denominazione e sede
Articolo 2   Finalità

CAPO II  COMPOSIZIONE

Articolo 3  Soci
Articolo 4  Norme per l'ammissione dei soci
Articolo 5  Diritti dei soci
Articolo 6  Doveri dei soci
Articolo 7  Cessazione dei soci
Articolo 8  Provvedimenti disciplinari

CAPO III  ORGANI SOCIALI

Articolo 9  Organi
Articolo 10  Assemblea generale dei soci
Articolo 11  Elezione delle cariche sociali
Articolo 12  Consiglio Direttivo
Articolo 13  Presidente
Articolo 14  Segretario
Articolo 15  Tesoriere
Articolo 16  Collegio Sindacale
Articolo 17  Collegio dei Probiviri

CAPO IV  MEZZI FINANZIARI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 18  Finanziamento
Articolo 19  Quote associative
Articolo 20  Amministrazione

CAPO V  NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21  Scioglimento
Articolo 22  Modifiche statutarie
Articolo 23  Varie
Articolo 24  Norme transitorie